Art. 4.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «civile, amministrativa e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile e amministrativa»;

 

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          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».