1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «civile, amministrativa e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile e amministrativa»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».